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Precisazioni svolgimento attività edili e artigianali

02-04-2020
Generale, Comunicati
Comune di Portofino - Precisazioni svolgimento attività edili e artigianali

I giardinieri ci chiedono se alla luce dei provvedimenti emessi in questa situazione di emergenza sia legittimo effettuare interventi urgenti e/o necessari per evitare un danno irreparabile ai giardini, alle aree, alle strade dei loro clienti.
Di seguito, ad esempio, uno stralcio della lettera pervenuta il 26/03/2020:
“In rappresentanza di un cospicuo numero di imprese, singoli artigiani e dipendenti inquadrati dal codice ATECO 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) - 01.6 – 02 operanti principalmente nel Levante Ligure siamo ad esporre la situazione in cui ci siamo trovati a causa dell'epidemia di COVID 19. A seguito del decreto del 25 marzo 2020 ci troviamo infatti esclusi dalle categorie essenziali che possono operare, senza tenere conto che:
1.il nostro lavoro viene normalmente svolto mantenendo distanze di gran lunga superiori a quelle imposte dal distanziamento sociale (10 metri e oltre)
2.- potendo lavorare, eventualmente in unità SINGOLE per maggiore sicurezza e/o orari ridotti, non dovremo chiedere ALCUN sostegno allo Stato/Regione (600 euro piuttosto che la CIG per i dipendenti), non gravando quindi sulla finanza pubblica e liberando maggiori risorse per le categorie realmente impossibilitate a lavorare, alle quali va comunque tutta la nostra solidarieta'
- uno stop in questo cruciale periodo della stagione porterebbe all'inevitabile definitiva chiusura di molte realtà lavorative, spesso composte da ditte individuali con risorse limitate
3.in una zona particolare come il Tigullio ci riteniamo un presidio sul territorio per tutti i possessori di seconde o terze case, che spesso vedono nella nostra categoria un riferimento, specie in questo periodo di forzata e prolungata assenza; riteniamo che poter monitorare e aggiornare anche fotograficamente la situazione degli immobili sia ESSENZIALE e CRUCIALE per una porzione di popolazione responsabile di una ricaduta economica tutt'altro che trascurabile sulla nostra Regione
4.in ultimo, ci piace ricordare che il nostro lavoro e' ESSENZIALE per la sopravvivenza di numerose specie ed essenze botaniche, non di rado di particolare rilievo agronomico e comunque patrimonio di tutti, che da sempre hanno reso unico il territorio nel quale abbiamo la fortuna di operare”


RISPOSTA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito internet  http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo sul tema “lavoro” al n. 10 riporta :
Domanda: Lo svolgimento di lavori urgenti di riparazione nella casa in cui si dimora, rientrano tra le attività assoggettate a sospensione ai sensi del DPCM dell’11 marzo 2020?
Risposta: Le attività edili e artigianali non sono fra quelle sospese dal DPCM dell’11 marzo 2020 quindi tali prestazioni lavorative possono essere svolte qualora siano da considerarsi indispensabili e non prorogabili.

In effetti il DPCM del 11 marzo 2020 all’art. 1 commi 7 e 8, tutt’ora in vigore, prevede per le attività produttive e le attività professionali una serie di raccomandazioni ma non la sospensione.
Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, all’art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale prevede che: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure: a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto.”
Mentre il  DPCM del 11 marzo all’art. 1 , comma 7, si riferiva alle “attività produttive” e alle “attività professionali”, il DPCM del 22 marzo parla specificamente di “attività produttive industriali e commerciali”.
È industriale chi svolge attività di produzione di beni di interesse economico con criterio massivo, trasformando delle materie prime in semilavorati o prodotti finiti.
Un imprenditore artigiano dirige personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana.
Crediamo sia evidente il diverso rischio di diffusione del contagio in un’industria rispetto alla realtà di un artigiano che spesso svolge la propria attività da solo o con pochi collaboratori che ben possono rispettare le misure di distanza e prevenzione.
Il DPCM 22 marzo 2020 all’articolo 1, lett. c) prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile in quanto sono modalità che garantiscono l’assenza del rischio di contagio.
Si può quindi ritenere che il legislatore col DPCM del 22 marzo non abbia inteso vietare tout court tutte le attività non rientranti tra quelle ammesse, ma solo quelle che non fosse possibile esercitare senza garantire l’assenza di ogni rischio di contagio.
Peraltro nel nostro territorio – inserito all’interno di una riserva naturale, e della sua area cornice, di notevole rilevanza ambientale – la salvaguardia della flora costituisce valore di grande importanza per la collettività, volta anche a tutelare la conservazione della biodiversità e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio. A ciò si aggiungano le osservazioni pervenute all’Amministrazione comunale sulle problematiche di pulizia del verde in aree condominiali e su strade private che l’assenza di interventi manutentivi (anche per griglie di raccolta e canalette di scolo delle acque) da parte dei giardinieri stanno arrecando, poiché tali interventi sono funzionali anche a salvaguardare condizioni di sicurezza, essendo tali aree e tali strade utilizzate dalla collettività. Attività che ben si potrebbero svolgere nel rispetto delle prescrizioni volte ad evitare il contagio.
In conclusione se l’attività dei giardinieri è prestata in modo singolo e all’esterno delle private abitazioni (strade, giardini, parchi…) può comunque essere svolta qualora riguardi interventi da considerarsi indispensabili e non prorogabili.

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